Modi e tempi di permanenza e cancellazione dalla centrale rischi

La segnalazione

La segnalazione alla Centrale rischi finanziari (CRIF), o ad altri Sistemi di informazione creditizia, scatta quando una persona non paga nei tempi previsti, o non paga del tutto, consecutivamente due rate o due mesi di un finanziamento o di un mutuo. Questa segnalazione non ha nulla a che vedere con i mancati pagamenti a Equitalia, per cui non è previsto il piano di rateizzazione che l’ente avvia con le cartelle esattoriali.  

 

Le conseguenze della segnalazione

Essere segnalati alla Centrale rischi finanziari per il ritardo o il mancato pagamento delle rate di un finanziamento comporta l’impossibilità, in futuro, di accedere ad altri finanziamenti, a mutui e ad aperture di credito (i fidi). In più, la banca potrebbe decidere di non autorizzare più gli assegni, di chiedere indietro la carta di credito o, addirittura, di non far aprire un conto corrente.

 

Differenza fra CRIF e Centrale rischi della Banca d’Italia

La CRIF, centrale rischi finanziari, è una banca dati privata, che contiene sia meriti (pagamenti saldati correttamente) che i demeriti (pagamenti non saldati o fatti in ritardo) di una persona.

La centrale rischi della Banca d’Italia è una banca dati pubblica che contiene i dati sui mancati pagamenti di finanziamenti o mutui da parte di una persona e tutto ciò che riguarda la sua “cattiva reputazione” presso banche o società finanziarie.

 

La durata della segnalazione

L’articolo 6 dell’allegato 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali del Garante della Privacy ha stabilito i tempi di permanenza dei dati del “cattivo pagatore” presso la Centrale rischi finanziari. Allo scadere di questi tempi, i dati sono cancellati senza che la persona interessata debba farne richiesta. I termini sono:

  • Sei mesi, in caso di richiesta tramite istruttoria, o un mese, in caso di rifiuto o rinuncia della richiesta, per i finanziamenti.
  • Un anno dopo il saldo del pagamento, per ritardi di due rate o due mesi.
  • Due anni dopo il saldo, per ritardi maggiori, pagati su transazione.
  • Tre anni dalla scadenza del contratto del rapporto, o da quando è stato fatto l’ultimo aggiornamento (se ci sono stati accordi successivi o altre situazioni rilevanti per il rimborso), per morosità, sofferenze e gravi inadempimenti).
  • Tre anni, se il caso da cui si è partiti è stato sanato regolarmente e puntualmente, ma se ci sono altri rapporti con morosità, sofferenze e gravi inadempimenti che non sono stati regolarmente saldati.

 

Comments

comments